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Quanto costa mettere in regola un’azienda sulla sicurezza sul lavoro

«Quanto mi costa mettere a posto la sicurezza?» è la domanda che ci viene fatta più spesso, di solito al telefono, nei primi trenta secondi. La risposta onesta è che non esiste un listino: due aziende con lo stesso numero di dipendenti possono avere costi molto diversi.

Quello che si può fare, però, è spiegare da cosa dipende la spesa. Così la richiesta di preventivo diventa una conversazione informata, e i preventivi che ricevi diventano confrontabili.

Le voci di spesa, una per una

1. Documentazione

Il DVR è la voce principale. Il suo costo dipende da: numero di lavoratori, numero di reparti e di mansioni diverse, presenza di rischi specifici (chimico, rumore, vibrazioni, ambienti confinati, atmosfere esplosive), numero di sedi.

Attenzione a una cosa: se dalla valutazione emergono rischi che richiedono misurazioni strumentali — fonometrie per il rumore, misure di vibrazioni, campionamenti di agenti chimici — quelle sono voci a parte, e non sono trascurabili.

Si aggiungono, quando servono: DUVRI per gli appalti, piano di emergenza ed evacuazione con planimetrie di esodo, valutazioni specifiche.

2. Formazione

Il costo si calcola per persona e per corso. Le variabili sono:

  • quante persone vanno formate e per quali ruoli (lavoratori, preposti, dirigenti, datore di lavoro, RSPP, RLS, addetti antincendio, addetti primo soccorso);
  • la durata del corso, che dipende dal livello di rischio dell’attività;
  • la modalità: e-learning dove consentito (più economica), aula presso il centro di formazione, oppure corso presso l’azienda (conveniente sopra un certo numero di partecipanti);
  • gli aggiornamenti periodici, che sono un costo ricorrente, non una tantum.

Il corso antincendio e quello di primo soccorso richiedono parte pratica in presenza. Il corso per preposti, dopo l’Accordo Stato-Regioni 2025, non è più erogabile in e-learning e va aggiornato ogni due anni.

3. Presidi antincendio

Qui la spesa si divide in due: acquisto e manutenzione ricorrente.

  • Estintori: il numero dipende da superficie, carico di incendio e distanze massime di percorrenza; il tipo dipende dai materiali presenti. Vedi la guida su quale estintore scegliere.
  • Rete idranti: dove richiesta, è la voce più pesante, perché comprende progettazione, alimentazione idrica ed eventuale gruppo di pressurizzazione.
  • Illuminazione di emergenza e segnaletica: costo contenuto, ma proporzionale al numero di punti.
  • Porte tagliafuoco: costo per singolo serramento, molto variabile con classe REI e dimensioni.

La manutenzione periodica è un costo annuale ricorrente. Sopra un certo numero di apparecchi conviene quasi sempre un contratto annuale rispetto agli interventi singoli.

4. DPI

Calzature, abbigliamento, guanti, protezione dell’udito, delle vie respiratorie, anticaduta. È una voce che si calcola per addetto e che si rinnova nel tempo: i DPI hanno una vita utile e vanno sostituiti.

5. Medicina del lavoro

Nomina del medico competente (di norma un canone), visite a costo unitario per lavoratore, eventuali accertamenti strumentali (audiometria, spirometria, esami ematochimici) e il sopralluogo annuale del medico negli ambienti di lavoro. Vedi la pagina medicina del lavoro.

6. Pratiche VVF

Solo per le attività soggette: SCIA antincendio, progetto quando richiesto, rinnovo periodico dell’attestazione di conformità. Ai costi tecnici si aggiungono i diritti dovuti al Comando.

Costi una tantum e costi ricorrenti: la distinzione che conta

Una tantumRicorrente
Redazione del DVRAggiornamento del DVR quando cambia qualcosa
Acquisto estintori e presidiManutenzione periodica dei presidi
Corsi di formazione inizialeAggiornamenti periodici (2 o 5 anni secondo il ruolo)
Installazione impiantiVerifiche periodiche e registro
Prima fornitura DPISostituzione DPI a fine vita
Pratica SCIARinnovo periodico e sorveglianza sanitaria annuale

Molte aziende sottovalutano la colonna di destra e si trovano scoperte dopo due o tre anni. Un buon fornitore ti dice fin dall’inizio quanto costerà mantenere la conformità, non solo raggiungerla.

Come si risparmia davvero (senza rischiare)

  • Accorpare i fornitori. Un unico interlocutore per antincendio, DPI, formazione e medicina del lavoro riduce i costi di coordinamento e i tempi persi.
  • Formare in gruppo. Un corso in azienda con 10 partecipanti costa molto meno di 10 iscrizioni singole.
  • Contratto di manutenzione invece di chiamate a guasto.
  • Scadenzario: rifare un corso scaduto costa più che aggiornarlo per tempo, e una scadenza dimenticata può bloccare un lavoratore.
  • Non comprare più del necessario. Un buon sopralluogo dice anche cosa non serve.

Dove NON conviene risparmiare

Sul DVR generico scaricato online, sugli attestati di formazione rilasciati senza reale erogazione del corso, sulla manutenzione “sulla carta”. Sono le tre voci che, in caso di infortunio o di controllo, costano molto più di quanto si è risparmiato — e in quel momento la responsabilità è del datore di lavoro, non del fornitore.

Domande frequenti

Ci sono contributi o incentivi?

L’INAIL pubblica periodicamente bandi (come il bando ISI) che finanziano interventi di miglioramento della sicurezza, e prevede riduzioni del premio assicurativo per le aziende che adottano interventi migliorativi. Vale la pena verificarne la disponibilità aggiornata prima di programmare investimenti importanti.

Posso fare tutto da solo?

Alcune attività sì: la sorveglianza interna sugli estintori, la tenuta del registro, l’informazione ai lavoratori. Altre richiedono per legge figure qualificate: medico competente, tecnico manutentore antincendio qualificato, formatori con i requisiti previsti.

Quanto tempo serve per mettersi in regola?

Da poche settimane per una piccola attività a diversi mesi se servono opere edili, impianti o pratiche VVF. La formazione, in genere, è la parte più rapida da programmare.

Facciamo un sopralluogo gratuito e ti diciamo esattamente cosa serve e quanto costa, distinguendo l’obbligatorio dal consigliabile.

Serve aiuto?

Dal 1975 AMPIA S.r.l. si occupa di antincendio, antinfortunistica, formazione e medicina del lavoro. Operiamo nelle province di Milano, Pavia, Novara, Varese, Vercelli e Como.

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Illuminazione di emergenza: obblighi, autonomia e verifiche periodiche

Quando manca la corrente, un ambiente che conosciamo bene diventa improvvisamente ostile. L’illuminazione di emergenza serve a garantire che, al buio, le persone riescano comunque a individuare le vie di esodo, le uscite, gli estintori e i punti di allarme — e a farlo senza panico.

Le tre funzioni

La norma UNI EN 1838 distingue tre finalità distinte, che spesso vengono confuse:

  • Illuminazione delle vie di esodo — consente di percorrere in sicurezza i corridoi e le scale verso l’uscita.
  • Illuminazione antipanico di ambienti estesi — evita il panico in aree ampie e aperte, permettendo di raggiungere una via di esodo.
  • Illuminazione di aree ad alto rischio — consente di completare in sicurezza operazioni potenzialmente pericolose prima di allontanarsi (es. fermare una macchina).

A queste si affianca la segnaletica di sicurezza luminosa: i cartelli di uscita retroilluminati o illuminati, che devono restare visibili anche al buio.

Dove va installata

La UNI EN 1838 individua i punti in cui gli apparecchi sono comunque necessari. In pratica:

  • in corrispondenza di ogni uscita di emergenza e di ogni porta prevista per l’esodo;
  • in prossimità di scale e cambi di livello, perché ogni gradino sia illuminato;
  • a ogni cambio di direzione del percorso;
  • a ogni intersezione dei corridoi;
  • all’esterno, in prossimità delle uscite finali;
  • presso i punti di primo soccorso, gli estintori e i pulsanti di allarme;
  • nei servizi igienici di superficie rilevante e in quelli per persone con disabilità;
  • negli ascensori e nelle sale macchine.

Autonomia e tempi di intervento

I parametri che contano sono tre:

ParametroRiferimento tipico
AutonomiaAlmeno 1 ora; molte regole tecniche richiedono 2 ore o più in funzione dell’attività
Tempo di interventoL’apparecchio deve entrare in funzione entro pochi secondi dal mancare della rete
Illuminamento minimoSull’asse della via di esodo, secondo i valori indicati dalla UNI EN 1838
Tempo di ricaricaL’apparecchio deve tornare pienamente carico entro il tempo previsto dal costruttore

L’autonomia richiesta va verificata sulla regola tecnica applicabile alla specifica attività: alberghi, scuole, strutture sanitarie e locali di pubblico spettacolo hanno prescrizioni proprie, spesso più severe.

SE, SA e apparecchi autotestanti

Nella pratica commerciale si incontrano due sigle:

  • SE — Solo Emergenza: l’apparecchio si accende esclusivamente quando manca la rete.
  • SA — Sempre Acceso: l’apparecchio è sempre in funzione e resta acceso anche in assenza di rete.

Gli apparecchi autotestanti eseguono automaticamente le prove periodiche di funzionamento e autonomia, segnalando l’anomalia con un LED. Riducono moltissimo il lavoro manuale di verifica, soprattutto in edifici con decine di apparecchi, ma non eliminano l’obbligo di registrazione degli esiti.

Le verifiche periodiche

La UNI EN 50172 definisce le prove sui sistemi di illuminazione di emergenza. Lo schema di riferimento:

ProvaPeriodicitàCosa si verifica
Prova di funzionamentoMensileOgni apparecchio si accende simulando il mancare della rete, per un tempo breve
Prova di autonomiaAnnualeOgni apparecchio resta acceso per l’intera autonomia dichiarata
Verifica dell’illuminamentoSu modificheDopo interventi che alterano layout, arredi o partizioni

Tutti gli esiti vanno annotati nel registro dei controlli antincendio, con data, apparecchio, esito e firma.

Gli errori più frequenti

  • Apparecchi installati e mai più provati. Le batterie invecchiano: dopo qualche anno l’autonomia reale può ridursi a pochi minuti.
  • Prova di autonomia mai eseguita. È quella che smaschera le batterie esauste, ed è proprio quella che viene saltata.
  • Apparecchi coperti da controsoffitti, scaffalature o insegne aggiunte in un secondo momento.
  • Layout cambiato senza rivedere l’impianto: si sposta una parete o si aggiungono scaffali, e un corridoio resta al buio.
  • Cartelli di uscita non illuminati o non conformi alla EN ISO 7010.
  • Nessun registro: anche facendo le prove, senza documentazione in caso di controllo è come non averle fatte.

Domande frequenti

Ogni quanto si cambiano le batterie?

Non c’è una scadenza fissa: si sostituiscono quando la prova di autonomia annuale mostra che l’apparecchio non regge il tempo dichiarato. Nella pratica, le batterie degli apparecchi tradizionali hanno una vita utile di alcuni anni, variabile con la temperatura dell’ambiente.

Serve l’illuminazione di emergenza in un piccolo ufficio?

Dipende dalla valutazione dei rischi e dalla conformazione dei locali. Anche in ambienti piccoli, se il percorso verso l’uscita è privo di illuminazione naturale, l’apparecchio è necessario.

Serve in condominio?

Sì, tipicamente nei vani scala e nelle autorimesse. La manutenzione ricade sull’amministratore.

Chi può eseguire le verifiche?

Personale tecnicamente qualificato. Per gli impianti rientranti fra i sistemi di sicurezza antincendio si applicano anche i requisiti di qualificazione dei manutentori previsti dal D.M. 1 settembre 2021.

Forniamo apparecchi, installazione e verifiche periodiche registrate: chiedici un sopralluogo.

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Punto di raccolta: il simbolo EN ISO 7010 e come si sceglie il luogo sicuro

È uno dei cartelli più riconoscibili e, allo stesso tempo, uno dei più spesso installati male: quattro frecce che convergono verso quattro persone stilizzate, bianco su verde. È il punto di raccolta, e il suo simbolo è codificato dalla norma EN ISO 7010 con il codice E007.

Che cos’è il punto di raccolta

È il luogo sicuro in cui le persone devono radunarsi dopo aver evacuato l’edificio. Serve a due cose, entrambe decisive:

  • tenere le persone lontane dal pericolo e fuori dalle vie di accesso dei soccorsi;
  • permettere l’appello, cioè capire in pochi minuti se manca qualcuno.

Senza un punto di raccolta definito, l’evacuazione finisce con decine di persone sparse nel piazzale: nessuno sa chi è uscito e chi no, e i Vigili del Fuoco arrivano senza un’informazione che potrebbe essere vitale.

Il simbolo E007: come deve essere

Il segnale di salvataggio secondo EN ISO 7010 ha caratteristiche precise:

  • forma quadrata o rettangolare;
  • colore di sicurezza verde, con pittogramma bianco;
  • pittogramma E007: quattro frecce rivolte verso l’interno e un gruppo di persone al centro;
  • dimensioni proporzionate alla distanza di osservazione — un cartello troppo piccolo, in un piazzale, non si vede.

Il cartello può essere integrato da un testo (“PUNTO DI RACCOLTA”) e, dove utile, da una numerazione (“PUNTO DI RACCOLTA 1”, “2”…) quando i punti sono più di uno.

Come si sceglie il luogo

Non basta piantare un palo nel primo spazio libero. Un punto di raccolta va scelto rispettando alcuni criteri:

  1. All’esterno dell’edificio, a distanza di sicurezza da pareti, finestre, tettoie e da tutto ciò che può crollare o esplodere.
  2. Non lungo le vie di accesso dei mezzi di soccorso: le persone radunate non devono ostacolare l’arrivo dei Vigili del Fuoco o dell’ambulanza.
  3. Raggiungibile senza attraversare zone a rischio: nessun passaggio davanti a depositi di infiammabili, serbatoi, cabine elettriche.
  4. Al riparo dal fumo, tenendo conto dei venti dominanti della zona.
  5. Sufficientemente ampio per accogliere tutte le persone presenti, comprese quelle di eventuali attività limitrofe.
  6. Raggiungibile anche da persone con difficoltà motorie: percorso senza gradini, pavimentazione regolare.
  7. Fuori dalle aree di manovra di muletti e mezzi, e non in mezzo al parcheggio, dove qualcuno potrebbe voler spostare l’auto.

Nelle attività estese o con più edifici, conviene prevedere più punti di raccolta numerati e assegnare a ciascun reparto il proprio.

Il punto di raccolta nel piano di emergenza

Il cartello da solo non basta. Il punto di raccolta deve comparire:

  • nelle planimetrie di esodo affisse nei locali;
  • nel piano di emergenza ed evacuazione, con l’indicazione di chi effettua l’appello e con quale elenco;
  • nell’informazione ai lavoratori e ai visitatori;
  • nel DUVRI, quando operano imprese esterne.

E soprattutto deve essere provato: la prova di evacuazione periodica serve esattamente a verificare che le persone sappiano dove andare, e che il percorso funzioni davvero.

Gli errori più comuni

  • Cartello troppo in basso o nascosto da veicoli parcheggiati o da vegetazione.
  • Punto di raccolta in mezzo al parcheggio: durante l’emergenza le persone cercano di uscire con l’auto e travolgono il raduno.
  • Punto troppo vicino all’edificio, esposto a caduta di vetri o materiali.
  • Punto sulla strada pubblica senza alcuna protezione dal traffico.
  • Un solo punto per stabilimenti molto estesi, con percorsi di 300 metri che nessuno farà.
  • Nessun responsabile dell’appello designato: il raduno c’è, ma nessuno conta le persone.

Domande frequenti

Il punto di raccolta è obbligatorio per legge?

Non esiste un articolo che dica “installa il cartello E007”. L’obbligo discende dal D.Lgs. 81/08, che impone di adottare le misure necessarie per l’evacuazione e di designare un luogo sicuro, e dal D.M. 2 settembre 2021 per la gestione dell’emergenza. In pratica, in qualunque attività con un piano di emergenza il punto di raccolta è necessario.

Quanti punti di raccolta servono?

Dipende dalla dimensione dell’attività, dal numero di persone presenti e dalla conformazione dell’area. Il criterio è che ogni persona possa raggiungere un luogo sicuro rapidamente e senza attraversare zone a rischio.

Va bene un cartello stampato in casa?

Meglio di niente, ma non regge nel tempo: la segnaletica di sicurezza deve essere conforme alla EN ISO 7010, leggibile e durevole. All’esterno serve materiale adatto agli agenti atmosferici — alluminio o polipropilene, su palo o a muro.

Il punto di raccolta serve anche in condominio?

Negli edifici oltre 12 metri di altezza antincendio, le istruzioni di sicurezza per gli occupanti previste dal D.M. 25/1/2019 includono l’indicazione del luogo sicuro dove radunarsi.

Trovi la segnaletica di sicurezza conforme EN ISO 7010, anche personalizzata, nel nostro shop online.

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Antincendio in condominio: cosa deve fare l’amministratore

Molti amministratori scoprono gli obblighi antincendio del condominio solo quando succede qualcosa, o quando un condomino solleva la questione in assemblea. In realtà si tratta di adempimenti chiari, spesso poco costosi, che ricadono sull’amministratore in quanto responsabile della gestione delle parti comuni.

Il condominio è un’attività soggetta ai Vigili del Fuoco?

Dipende. Il D.P.R. 151/2011 elenca le attività soggette a controllo. Nei condomini rilevano soprattutto due voci:

  • Autorimesse con superficie superiore a 300 m² (attività 75);
  • Impianti per la produzione di calore (centrali termiche) con potenzialità superiore a 116 kW (attività 74);
  • Edifici destinati a civile abitazione con altezza antincendio superiore a 24 metri (attività 77).

Se una di queste soglie è superata, il condominio deve avere la SCIA antincendio e rinnovare periodicamente l’attestazione di conformità. Sotto soglia, restano comunque gli obblighi generali di sicurezza sulle parti comuni.

Il D.M. 25 gennaio 2019 e i livelli di prestazione

Per gli edifici di civile abitazione con altezza antincendio superiore a 12 metri, il D.M. 25 gennaio 2019 ha introdotto obblighi di gestione della sicurezza antincendio graduati su quattro livelli di prestazione, crescenti con l’altezza dell’edificio.

In sintesi, e con la gradualità prevista dalla norma:

Altezza antincendioCosa è richiesto (in sintesi)
Oltre 12 mMisure di base: informazione ai condomini, cartellonistica, controlli periodici, divieti
Oltre 24 mSi aggiungono la nomina di un responsabile e una gestione più strutturata
Oltre 54 mSi aggiungono il centro di gestione dell’emergenza e figure dedicate
Oltre 80 mLivello massimo, con procedure e presidi più estesi

Anche al livello minimo, l’amministratore deve informare i condomini sulle misure di sicurezza e sui comportamenti da tenere, e affiggere le istruzioni in bacheca.

Gli adempimenti pratici, in ordine

  1. Estintori nelle parti comuni — autorimessa, centrale termica, vani tecnici; con manutenzione periodica secondo UNI 9994-1 e sorveglianza registrata.
  2. Illuminazione di emergenza — nei vani scala, nell’autorimessa e lungo i percorsi di esodo; con prove periodiche di funzionamento e autonomia.
  3. Porte tagliafuoco — tipicamente fra autorimessa e vano scala e nella centrale termica; verifica semestrale di chiusura, chiudiporta e guarnizioni. Mai tenute aperte con fermi impropri.
  4. Segnaletica di sicurezza — cartelli EN ISO 7010 per uscite, estintori, divieti, e indicazione del punto di raccolta.
  5. Registro dei controlli antincendio — dove annotare tutte le verifiche sulle parti comuni.
  6. Manutenzione della centrale termica e libretto di impianto.
  7. DUVRI — quando si affidano lavori a imprese esterne nelle parti comuni.
  8. Verifica dell’idoneità tecnico-professionale delle imprese incaricate.
  9. Sicurezza dei lavori in quota — linee vita e ancoraggi in copertura, dove previsti dai regolamenti regionali.

Il capitolo dipendenti: portiere e addetti alle pulizie

Se il condominio ha lavoratori dipendenti — portiere, custode, addetto alle pulizie — allora il condominio è a tutti gli effetti un datore di lavoro. Servono quindi DVR, formazione, DPI, sorveglianza sanitaria dove dovuta e designazione degli addetti alle emergenze.

È l’aspetto più frequentemente trascurato in assoluto, e quello che espone l’amministratore alle conseguenze più serie.

Le autorimesse: attenzione ai depositi

Il box auto trasformato in deposito è la principale fonte di rischio incendio nei condomini. Nelle autorimesse condominiali sono vietati il deposito di sostanze infiammabili e, di norma, l’uso dei box come magazzino o laboratorio. L’amministratore ha l’onere di richiamare i condomini al rispetto del regolamento e delle prescrizioni antincendio.

Un tema in crescita è quello della ricarica dei veicoli elettrici e delle batterie di monopattini e bici: vanno gestiti secondo le indicazioni tecniche vigenti e non improvvisati con prolunghe.

Domande frequenti

Chi paga gli interventi antincendio in condominio?

Sono spese relative alle parti comuni, quindi ripartite secondo i criteri condominiali. Gli interventi obbligatori per legge rientrano fra quelli che l’amministratore può disporre nei limiti delle proprie attribuzioni, riferendone all’assemblea.

Ogni quanto vanno controllati gli estintori del condominio?

Con la stessa periodicità prevista per qualsiasi altra attività: controllo semestrale da parte di tecnico competente, oltre alla sorveglianza. Vedi la nostra guida alle scadenze UNI 9994.

Serve il piano di emergenza in condominio?

Nelle abitazioni civili non si applica lo stesso schema delle aziende, ma per gli edifici oltre 12 metri il D.M. 25/1/2019 richiede istruzioni di sicurezza per gli occupanti e, ai livelli superiori, una gestione dell’emergenza strutturata.

L’amministratore risponde personalmente?

In quanto soggetto che ha la gestione delle parti comuni, l’amministratore può essere chiamato a rispondere dell’omessa adozione delle misure di sicurezza. È il motivo per cui conviene documentare tutto: registro, verbali, comunicazioni ai condomini.

Seguiamo diversi condomini nelle province di Milano, Pavia e Novara: chiedici un sopralluogo.

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Idranti e naspi: normativa UNI 10779, differenze e manutenzione

Estintori e rete idranti fanno cose diverse. L’estintore serve al primo intervento immediato su un principio di incendio, da parte di chiunque si trovi lì. La rete idranti serve a contrastare un incendio già sviluppato, con una portata d’acqua continua, ed è pensata per personale formato o per i Vigili del Fuoco.

Dove la seconda è richiesta, la prima non la sostituisce.

Naspo o idrante: che differenza c’è

NaspoIdrante a muro
TubazioneSemirigida, avvolta su bobinaFlessibile appiattibile, in cassetta
Diametro tipicoDN 20, DN 25, DN 33DN 45, DN 70
UtilizzoManovrabile da una sola persona; erogazione già dai primi metri srotolatiRichiede lo srotolamento completo e, di norma, due operatori
Ambito tipicoAttività civili, uffici, alberghi, negoziAttività industriali, depositi, grandi superfici
RiferimentoUNI EN 671-1UNI EN 671-2 / UNI 10779

Il naspo DN 25 è il più diffuso nelle attività civili proprio perché è utilizzabile da una persona sola e non richiede lo srotolamento preventivo.

La norma UNI 10779: progettazione della rete

La UNI 10779 è la norma di riferimento per la progettazione, l’installazione e l’esercizio delle reti di idranti. Definisce, in funzione del livello di pericolosità dell’attività, parametri come il numero di apparecchi da considerare in funzione contemporanea, la portata minima, la pressione residua richiesta e la durata di alimentazione.

Prevede inoltre i requisiti dell’alimentazione idrica (acquedotto, riserva, gruppo di pressurizzazione secondo UNI EN 12845) e, dove richiesti, gli attacchi di mandata per i Vigili del Fuoco.

Tradotto: la rete idranti non si “aggiunge”. Si progetta. Una rete sottodimensionata in pressione o portata è, in caso di incendio, una rete inutile — e in caso di controllo è una non conformità sostanziale.

Quando è obbligatoria

Dipende dalla regola tecnica applicabile all’attività e dalle risultanze della valutazione del rischio incendio. Situazioni ricorrenti in cui la rete idranti è richiesta:

  • attività soggette a controllo VVF con superfici o carichi di incendio rilevanti;
  • autorimesse oltre determinate dimensioni;
  • strutture ricettive, sanitarie e scolastiche secondo le rispettive regole tecniche;
  • depositi e attività industriali con specifici livelli di pericolosità;
  • edifici di civile abitazione oltre determinate altezze antincendio.

La manutenzione: UNI 671-3

Il controllo e la manutenzione di naspi e idranti a muro seguono la UNI EN 671-3, con periodicità di riferimento almeno semestrale. Ogni intervento va registrato nel registro dei controlli antincendio.

Cosa si verifica a ogni controllo:

  • accessibilità dell’apparecchio e assenza di ostacoli o materiali depositati davanti;
  • integrità di cassetta, sportello, vetro di sicurezza e segnaletica;
  • stato della tubazione: tagli, screpolature, deformazioni, invecchiamento;
  • funzionamento di lancia, rubinetto e raccordi;
  • erogazione d’acqua con verifica di pressione e portata;
  • per i naspi, scorrimento della bobina e assenza di attorcigliamenti;
  • stato del gruppo di pressurizzazione, ove presente.

A questo si aggiunge la prova di pressione delle tubazioni con la periodicità prevista dalla norma (indicativamente ogni cinque anni per le manichette), e la verifica periodica dell’alimentazione idrica.

L’errore più frequente

Cassette idrante usate come ripostiglio, o rese inaccessibili da scaffalature, pallet e arredi. Un idrante dietro una catasta di cartoni, nel momento in cui serve, non esiste. La stessa cosa vale per gli attacchi di mandata VVF ostruiti da veicoli parcheggiati.

Domande frequenti

Chi può fare la manutenzione degli idranti?

Personale tecnicamente qualificato. Dal 25 settembre 2023 si applicano i requisiti di qualificazione dei tecnici manutentori antincendio previsti dal D.M. 1 settembre 2021.

Ogni quanto si sostituiscono le manichette?

Non hanno una scadenza fissa: si sostituiscono quando la prova di pressione o l’ispezione visiva evidenziano difetti. In pratica, l’invecchiamento del materiale e la posa in ambienti umidi o esposti al sole accorciano molto la vita utile.

Il naspo può sostituire gli estintori?

No. Sono presidi complementari e la presenza dell’uno non elimina l’obbligo dell’altro.

Serve un impianto anche se ho pochi metri quadri?

Non necessariamente. Nelle attività di piccole dimensioni e a basso rischio spesso sono sufficienti gli estintori. Serve la valutazione del rischio incendio per stabilirlo.

Progettiamo, installiamo e manuteniamo reti idranti e naspi: vedi i nostri servizi.

Serve aiuto?

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Registro dei controlli antincendio: cosa deve contenere e come si compila

Fra tutti i documenti della sicurezza antincendio, il registro dei controlli è il più semplice da tenere e il più spesso trovato incompleto. È anche il primo che viene chiesto durante un sopralluogo dei Vigili del Fuoco o dell’organo di vigilanza, perché racconta in poche pagine se un’attività è davvero gestita o solo attrezzata.

Chi deve tenerlo

L’obbligo riguarda le attività per cui la normativa antincendio richiede la registrazione dei controlli: tipicamente le attività soggette a controllo dei Vigili del Fuoco di cui al D.P.R. 151/2011, ma la buona pratica — e in molti casi l’obbligo generale di manutenzione degli impianti di sicurezza — lo rende opportuno per qualunque azienda dotata di presidi antincendio.

Il responsabile della tenuta è il datore di lavoro o, nelle attività non lavorative, il responsabile dell’attività. Nei condomini, l’amministratore.

Cosa va annotato

Il registro deve documentare tutte le attività di sorveglianza, controllo e manutenzione sui sistemi di sicurezza antincendio:

OggettoCosa si annotaPeriodicità di riferimento
EstintoriSorveglianza, controllo periodico, revisione, collaudoSorveglianza a cura del datore di lavoro; controllo periodico semestrale (UNI 9994-1)
Idranti e naspiControllo, manutenzione, prove di funzionamentoSemestrale (UNI 671-3 / UNI 10779)
Porte tagliafuocoVerifica chiusura, chiudiporta, guarnizioni, elettromagnetiSemestrale
Illuminazione di emergenzaProve di funzionamento e di autonomiaSecondo UNI EN 50172 / CEI
Rivelazione e allarme incendioControlli e manutenzioneSemestrale (UNI 11224)
Impianti di spegnimentoControlli e manutenzioneSecondo norma applicabile
Vie di esodo e usciteVerifica di fruibilità, apertura maniglioni, assenza di ostacoliPeriodica, a cura dell’attività
Prove di evacuazioneData, esito, criticità emerseAlmeno annuale nelle attività che la prevedono
Formazione addettiCorsi svolti e aggiornamentiSecondo D.M. 2/9/2021
Informazione ai lavoratoriConsegna del piano di emergenza, istruzioniAll’assunzione e a ogni modifica

Come si compila una riga, in pratica

Ogni annotazione dovrebbe contenere almeno: data, oggetto del controllo (con identificativo dell’apparecchio, es. “estintore n. 07 – corridoio piano 1”), esito, eventuali anomalie riscontrate, provvedimenti adottati e firma di chi ha eseguito.

Il punto che fa la differenza è l’ultimo: l’anomalia rilevata e non risolta è peggio dell’anomalia non rilevata. Se il registro segnala da otto mesi “chiudiporta difettoso” senza alcun intervento successivo, quel registro documenta un’inadempienza. La riga va chiusa con il ripristino.

Cartaceo o digitale?

Entrambi sono ammessi. Il registro digitale è più comodo, evita smarrimenti e consente promemoria automatici sulle scadenze; deve però essere disponibile e consultabile in occasione dei controlli, quindi va garantito un accesso immediato in sede.

Se scegli il cartaceo: pagine numerate, penna indelebile, nessuna correzione con il bianchetto (si barra e si firma la correzione).

Gli errori più frequenti

  • Registro aperto e mai compilato. Peggio del registro assente, perché dimostra consapevolezza dell’obbligo.
  • Solo le manutenzioni della ditta esterna. Manca tutta la parte di sorveglianza interna, che spetta all’attività.
  • Nessuna annotazione delle prove di evacuazione.
  • Firme mancanti o firme tutte apposte lo stesso giorno a fine anno.
  • Anomalie aperte senza il verbale di ripristino.
  • Estintori non identificati: senza numerazione è impossibile ricostruire lo storico del singolo apparecchio.

Un consiglio pratico: numerare i presidi

Applicare a ogni estintore, idrante e porta REI un’etichetta con un numero progressivo e riportare lo stesso numero su una planimetria trasforma il registro da elenco confuso a strumento di gestione. In caso di controllo, la verifica diventa immediata; in caso di sostituzione, lo storico resta tracciabile.

Domande frequenti

Chi firma il registro?

Chi materialmente esegue il controllo. Le manutenzioni periodiche sono firmate dal tecnico manutentore della ditta incaricata; la sorveglianza interna dal personale designato dall’azienda.

Per quanto tempo va conservato?

Va conservato in modo da poter documentare la storia manutentiva dei presidi. È buona pratica conservare almeno gli ultimi cinque anni, e comunque tutto il ciclo di vita degli apparecchi installati.

Il registro lo fornisce chi fa la manutenzione?

Molte ditte lo forniscono e lo compilano per la parte di propria competenza, ma la responsabilità della tenuta complessiva resta dell’attività.

Nei nostri contratti di manutenzione forniamo il registro e lo scadenzario automatico dei controlli: scopri i servizi.

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Sorveglianza sanitaria e medico competente: gli obblighi del datore di lavoro

La sorveglianza sanitaria è l’insieme delle visite e degli accertamenti con cui il medico competente verifica che lo stato di salute di ogni lavoratore sia compatibile con il lavoro che svolge. Non è un controllo sul lavoratore: è una misura di prevenzione, e in molti casi è obbligatoria per legge.

Quando è obbligatoria

L’art. 41 del D.Lgs. 81/08 la rende obbligatoria nei casi previsti dalla normativa vigente, cioè quando dalla valutazione dei rischi emerge un’esposizione a rischi per cui la norma la richiede. I casi più frequenti:

  • Videoterminali, per chi vi lavora almeno 20 ore settimanali;
  • Movimentazione manuale dei carichi;
  • Rumore, oltre i valori di azione;
  • Vibrazioni mano-braccio o corpo intero;
  • Agenti chimici pericolosi non irrilevanti per la salute;
  • Agenti cancerogeni e mutageni, amianto;
  • Agenti biologici;
  • Lavoro notturno;
  • Radiazioni ionizzanti e ottiche artificiali;
  • Microclima severo e lavori in quota o in ambienti confinati.

È il DVR a dire se e per quali mansioni serve. Per questo un DVR generico è un problema: se non individua correttamente le esposizioni, l’azienda rischia di non attivare una sorveglianza dovuta.

Chi è il medico competente

È un medico con i titoli previsti dall’art. 38 del D.Lgs. 81/08, nominato dal datore di lavoro. Non è un consulente esterno qualsiasi: collabora alla valutazione dei rischi, programma la sorveglianza, visita gli ambienti di lavoro almeno una volta l’anno (o con periodicità diversa concordata e motivata) e partecipa alla riunione periodica.

I tipi di visita

VisitaQuando
PreventivaPrima dell’inizio dell’attività o all’assunzione, per accertare l’idoneità alla mansione
PeriodicaCon la cadenza stabilita dal medico competente (di norma annuale o biennale secondo il rischio)
Su richiesta del lavoratoreSe correlata ai rischi professionali e ritenuta dal medico non ingiustificata
Al cambio mansionePer verificare l’idoneità alla nuova mansione
Alla cessazioneNei casi previsti dalla normativa
Alla ripresa dopo assenzaDopo assenza per motivi di salute superiore a 60 giorni continuativi
Preventiva in fase preassuntivaPossibile, a scelta del datore di lavoro

Il giudizio di idoneità

Al termine della visita il medico esprime uno di questi giudizi:

  • idoneità;
  • idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
  • inidoneità temporanea;
  • inidoneità permanente.

Il giudizio va comunicato per iscritto al lavoratore e al datore di lavoro. Entrambi possono fare ricorso entro 30 giorni all’organo di vigilanza territorialmente competente.

Un punto spesso frainteso: le prescrizioni vanno rispettate. Se il medico limita la movimentazione dei carichi a 10 kg, adibire comunque il lavoratore a mansioni più gravose espone il datore di lavoro a responsabilità dirette.

La cartella sanitaria e di rischio

Per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza il medico istituisce e aggiorna una cartella sanitaria e di rischio, custodita con salvaguardia del segreto professionale. Il datore di lavoro non può accedere ai dati clinici: riceve solo il giudizio di idoneità.

Alla cessazione dell’incarico il medico consegna la documentazione sanitaria al datore di lavoro in busta chiusa; alla cessazione del rapporto di lavoro, la cartella va consegnata al lavoratore.

Cosa rischia chi non la attiva

L’omessa nomina del medico competente e l’omessa sorveglianza sanitaria, dove dovute, sono sanzionate penalmente a carico del datore di lavoro. In caso di malattia professionale, l’assenza di sorveglianza pesa in modo determinante sulla ricostruzione delle responsabilità e sull’azione di rivalsa dell’INAIL.

Domande frequenti

Devo fare la sorveglianza sanitaria anche con un solo dipendente?

Se quel dipendente è esposto a uno dei rischi che la richiedono, sì. Il numero di lavoratori non incide.

Le visite si fanno in azienda o in ambulatorio?

Entrambe le soluzioni sono praticabili. In azienda si riducono i tempi morti per i lavoratori; in ambulatorio si accede più facilmente ad accertamenti strumentali.

Chi paga le visite?

Il datore di lavoro. Le visite si svolgono durante l’orario di lavoro e sono a carico dell’azienda.

Il lavoratore può rifiutare la visita?

No: sottoporsi ai controlli sanitari previsti è un obbligo del lavoratore ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 81/08.

Forniamo il servizio di medico competente e sorveglianza sanitaria: vedi la pagina medicina del lavoro.

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Porte tagliafuoco REI: quando sono obbligatorie e come si manutengono

Una porta tagliafuoco non è una porta più pesante delle altre. È un dispositivo di sicurezza progettato e certificato per resistere al fuoco per un tempo determinato, impedendo che fiamme e fumi passino da un compartimento all’altro dell’edificio. Quel tempo è ciò che consente alle persone di uscire e ai soccorsi di entrare.

Cosa significa la sigla REI

Le tre lettere indicano tre prestazioni distinte:

  • R — Resistenza meccanica: l’elemento continua a reggere il carico.
  • E — Ermeticità (tenuta): non lascia passare fiamme e gas caldi.
  • I — Isolamento termico: limita la trasmissione del calore alla faccia non esposta.

Il numero che segue indica i minuti di prestazione garantita: una porta REI 60 mantiene tutte e tre le caratteristiche per almeno 60 minuti. Esistono anche classificazioni EI (tenuta e isolamento, senza requisito di resistenza meccanica), che sono quelle più comuni per le porte, e la lettera C per i dispositivi di autochiusura.

Quando sono obbligatorie

L’obbligo non nasce da una regola unica, ma dall’incrocio fra la compartimentazione antincendio progettata per l’edificio e le regole tecniche applicabili all’attività. In pratica le si trova:

  • nei vani scala e nei filtri a prova di fumo di edifici civili e industriali;
  • nelle autorimesse, verso i vani scala e i locali contigui;
  • nelle centrali termiche e nei locali tecnici;
  • nei depositi di materiale combustibile;
  • nelle strutture ricettive, sanitarie e scolastiche, secondo le rispettive regole tecniche;
  • nei locali con impianti elettrici e cabine di trasformazione.

La classe richiesta (EI 30, EI 60, EI 120…) discende dal progetto antincendio approvato, non da una scelta commerciale.

La certificazione: il punto dove si sbaglia di più

Una porta tagliafuoco è certificata come sistema completo: anta, telaio, cerniere, maniglieria, chiudiporta, guarnizioni termoespandenti, eventuale elettromagnete. Cambiare un componente con uno non previsto dalla certificazione — una maniglia diversa, un chiudiporta non idoneo, una serratura aggiunta — fa decadere la certificazione dell’intero serramento.

Allo stesso modo, la posa deve rispettare il fascicolo tecnico del produttore: tipo di parete, materiali di sigillatura, giochi ammessi. Una porta EI 60 montata male non è una porta EI 60.

La manutenzione: obbligatoria e spesso trascurata

Le porte tagliafuoco sono dispositivi di sicurezza antincendio e rientrano fra gli impianti e le attrezzature da sottoporre a controllo e manutenzione periodici, con annotazione nel registro dei controlli antincendio. La periodicità di riferimento nella pratica corrente è semestrale, salvo indicazioni più stringenti del produttore o della regola tecnica applicabile.

Cosa si verifica:

  • la chiusura completa dell’anta da qualsiasi posizione, senza attriti né rimbalzi;
  • il corretto funzionamento del chiudiporta e, nelle porte a due ante, del coordinatore di chiusura;
  • l’integrità delle guarnizioni termoespandenti;
  • lo stato di cerniere, maniglieria e maniglione antipanico;
  • il funzionamento di elettromagneti e fermi elettrici collegati al sistema di rivelazione;
  • la presenza e leggibilità della targhetta identificativa;
  • l’assenza di modifiche non autorizzate.

L’errore più comune in assoluto

Il fermaporta. Una porta tagliafuoco tenuta aperta con un cuneo, un estintore appoggiato o una cassetta è, in caso di incendio, un varco aperto fra due compartimenti. Annulla completamente la funzione per cui la porta è stata acquistata, certificata e installata.

Se la porta deve restare aperta per esigenze di esercizio, la soluzione corretta è un elettromagnete collegato all’impianto di rivelazione incendi, che la rilascia automaticamente all’allarme.

Domande frequenti

Le porte tagliafuoco scadono?

Non hanno una data di scadenza, ma la loro efficacia dipende dallo stato di conservazione e dal corretto funzionamento dei componenti. Una porta con guarnizioni deteriorate o chiudiporta guasto non garantisce più la prestazione certificata.

Posso verniciare una porta tagliafuoco?

Solo con prodotti e modalità ammessi dal produttore. Verniciature improprie possono compromettere le guarnizioni termoespandenti e la targhetta identificativa, che deve restare leggibile.

Serve anche in condominio?

Sì, tipicamente nei vani scala verso l’autorimessa e nella centrale termica. La responsabilità della manutenzione ricade sull’amministratore in quanto gestore delle parti comuni.

Chi può fare la manutenzione?

Personale tecnicamente qualificato. Dal 25 settembre 2023, per la manutenzione dei sistemi e delle attrezzature antincendio è richiesta la qualificazione dei tecnici manutentori prevista dal D.M. 1 settembre 2021.

Ci occupiamo di fornitura, posa e manutenzione periodica: vedi la pagina porte e chiusure tagliafuoco.

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DUVRI: quando serve, cosa contiene e un esempio pratico in condominio

Il DUVRI — Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze — è il documento previsto dall’art. 26 del D.Lgs. 81/08 quando un’impresa esterna viene a lavorare all’interno di un’azienda, di un ente o di un condominio. Non valuta i rischi propri di ciascuna impresa (quelli stanno nei rispettivi DVR), ma quelli che nascono dall’incontro fra attività diverse nello stesso luogo.

L’esempio classico: un’impresa di pulizie lava il pavimento mentre i dipendenti dell’azienda camminano; un elettricista lavora su una scala mentre un muletto attraversa il corridoio. Nessuna delle due attività, presa da sola, è pericolosa. Insieme lo diventano.

Quando serve il DUVRI

Serve quando il committente affida lavori, servizi o forniture a un’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda o di una singola unità produttiva, o comunque nell’ambito dell’intero ciclo produttivo, sempre che il committente abbia la disponibilità giuridica dei luoghi.

Quando NON serve

Il DUVRI non è richiesto per:

  • le mere forniture di materiali o attrezzature, senza posa in opera;
  • i servizi di natura intellettuale (consulenze, progettazioni, formazione d’aula);
  • i lavori o servizi la cui durata non supera i cinque uomini-giorno, purché non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato, da attività in ambienti confinati, dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o rischi particolari indicati nell’allegato XI.

Attenzione all’ultimo punto: l’esenzione dei cinque uomini-giorno cade in presenza di quei rischi particolari. Una manutenzione di mezza giornata in un ambiente confinato richiede comunque la valutazione.

Cosa deve contenere

  1. Anagrafica di committente, appaltatore e eventuali subappaltatori.
  2. Descrizione dell’attività appaltata: cosa si fa, dove, in quali orari, con quali attrezzature.
  3. Descrizione dei luoghi in cui l’attività si svolge, con planimetria dove utile.
  4. Individuazione delle interferenze: il cuore del documento.
  5. Misure di prevenzione e protezione adottate per eliminare o ridurre le interferenze.
  6. Costi della sicurezza relativi alle interferenze, che non sono soggetti a ribasso d’asta.
  7. Gestione delle emergenze: chi chiamare, dove sono le uscite, dove è il punto di raccolta.
  8. Firme di committente e appaltatore, con data.

Esempio pratico: il DUVRI in condominio

È il caso più frequente e più spesso gestito male. L’amministratore di condominio, quando affida lavori a un’impresa, agisce come committente.

Immaginiamo un intervento di manutenzione degli estintori e delle luci di emergenza nelle parti comuni di un condominio con autorimessa interrata.

Interferenze individuate:

InterferenzaMisura di prevenzione
Passaggio di condomini e veicoli nell’autorimessa durante il lavoro in quotaDelimitazione dell’area con transenne e cartello; intervento in fascia oraria concordata (es. 9:00-12:00 feriali)
Uso della scala nel vano scale comuneAvviso affisso in bacheca con almeno 48 ore di anticipo; presidio a terra dell’operatore
Interruzione temporanea dell’illuminazione di emergenzaIntervento in orario diurno; ripristino a fine giornata verificato
Presenza di bambini e persone anziane in transitoDivieto di lasciare attrezzature incustodite; materiali riposti a fine turno
Emergenza durante i lavoriIndicazione all’impresa di uscite, estintori e punto di raccolta; numero dell’amministratore reperibile

Costi della sicurezza da interferenze: vanno quantificati a parte (transenne, segnaletica temporanea, ore di presidio) e indicati esplicitamente nel documento e nel contratto.

Questo, in sostanza, è un DUVRI di condominio: poche pagine, ma specifiche di quel condominio. Un modello generico con i nomi cambiati non regge a un controllo.

Gli altri obblighi dell’art. 26

Il DUVRI non è l’unico adempimento. Il committente deve anche:

  • verificare l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa (visura camerale, DVR, DURC, attestati di formazione);
  • fornire informazioni dettagliate sui rischi specifici esistenti nell’ambiente di lavoro;
  • assicurare che i lavoratori dell’impresa siano dotati di tessera di riconoscimento con fotografia, generalità e datore di lavoro.

Domande frequenti

Chi redige il DUVRI?

Il committente, che poi lo mette a disposizione dell’appaltatore. Il documento va però condiviso: l’appaltatore può e deve integrarlo con le informazioni sui propri rischi.

Il DUVRI sostituisce il DVR dell’impresa esterna?

No. Ogni impresa mantiene il proprio DVR. Il DUVRI si occupa solo delle interferenze.

Vale anche per un singolo idraulico?

Se si tratta di un lavoratore autonomo che interviene nei tuoi locali, gli obblighi dell’art. 26 si applicano. Se l’intervento rientra nell’esenzione dei cinque uomini-giorno e non ci sono rischi particolari, il DUVRI può non essere necessario — ma resta l’obbligo di verifica dell’idoneità e di informazione sui rischi.

Ogni quanto si aggiorna?

Va aggiornato in caso di modifiche significative all’appalto: nuove lavorazioni, cambio di orari, nuovi subappaltatori, modifiche ai luoghi.

Redigiamo DVR e DUVRI per aziende, enti e amministrazioni condominiali: vedi i nostri servizi.

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DVR: cos’è, chi lo deve fare e cosa deve contenere

Il Documento di Valutazione dei Rischi, il DVR, è il documento su cui si regge tutta la sicurezza di un’azienda. Non è un adempimento burocratico da archiviare in un cassetto: è la fotografia ragionata di tutto ciò che, in quell’azienda, può fare male a qualcuno — e di che cosa si è deciso di fare per evitarlo.

Chi deve avere il DVR

Tutte le aziende che hanno almeno un lavoratore. Non esistono soglie dimensionali: vale per l’impresa con 300 dipendenti come per la ditta con un solo apprendista. Rientrano anche i soci lavoratori, i collaboratori, i tirocinanti.

L’obbligo è in capo al datore di lavoro ed è non delegabile: può farsi assistere da consulenti e dall’RSPP, ma la responsabilità della valutazione resta sua e il documento porta la sua firma.

Che cosa deve contenere

L’art. 28 del D.Lgs. 81/08 indica i contenuti minimi:

  1. una relazione sulla valutazione di tutti i rischi presenti, con i criteri adottati per valutarli;
  2. le misure di prevenzione e protezione attuate e i DPI adottati;
  3. il programma delle misure ritenute opportune per migliorare nel tempo i livelli di sicurezza;
  4. l’individuazione delle procedure per attuare le misure, e dei ruoli aziendali che devono provvedervi;
  5. i nominativi di RSPP, RLS o RLST e del medico competente;
  6. l’elenco delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici e richiedono capacità professionale o formazione particolari.

I rischi che vengono più spesso dimenticati

Nella pratica, i DVR generici che circolano online trascurano quasi sempre alcune valutazioni che invece la norma richiede esplicitamente:

  • Stress lavoro-correlato — obbligatorio per tutte le aziende, senza eccezioni.
  • Rischio incendio — con l’individuazione del livello di rischio e le misure conseguenti.
  • Movimentazione manuale dei carichi — sottovalutato negli uffici e nei magazzini.
  • Rumore e vibrazioni — con misurazioni strumentali dove i valori lo richiedono.
  • Agenti chimici — anche i semplici prodotti di pulizia rientrano nella valutazione.
  • Videoterminali — per chi vi lavora oltre le 20 ore settimanali.
  • Lavoratrici in gravidanza — valutazione dei rischi specifici, obbligatoria anche se al momento non ci sono lavoratrici gestanti.
  • Differenze di genere, età e provenienza da altri Paesi — espressamente richiesta dall’art. 28.

Quando va aggiornato

Il DVR non ha una scadenza fissa a calendario, ma va rielaborato quando cambia qualcosa di rilevante:

  • modifiche del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro;
  • nuove attrezzature, macchinari o sostanze;
  • trasferimento di sede o modifiche ai locali;
  • dopo un infortunio significativo;
  • quando i risultati della sorveglianza sanitaria lo rendono necessario;
  • a seguito di evoluzione della tecnica o della normativa.

In questi casi la rielaborazione va fatta entro 30 giorni dall’evento.

DVR e DUVRI: non sono la stessa cosa

È una confusione frequente. Il DVR riguarda i rischi della propria azienda. Il DUVRI riguarda i rischi da interferenza che nascono quando un’impresa esterna viene a lavorare nei tuoi locali. Sono due documenti distinti, con finalità diverse, e servono entrambi.

Che cosa succede se manca

L’assenza del DVR è fra le violazioni sanzionate più severamente dal D.Lgs. 81/08, con conseguenze di natura penale per il datore di lavoro e, nei casi previsti, la sospensione dell’attività imprenditoriale. In caso di infortunio, un DVR assente o palesemente generico pesa in modo decisivo nella ricostruzione delle responsabilità.

Il DVR “scaricato da internet” è valido?

No. Un modello precompilato può essere una traccia di lavoro, ma un DVR che non descrive quella azienda — i suoi reparti, le sue macchine, le sue mansioni reali — in sede di controllo o di indagine viene considerato non conforme. La differenza si vede subito: un DVR autentico contiene fotografie, planimetrie, nomi di attrezzature, mansioni reali.

Domande frequenti

Quanto costa un DVR?

Dipende dal numero di lavoratori, dai reparti, dai rischi specifici presenti e dalle eventuali misurazioni strumentali necessarie (rumore, vibrazioni, agenti chimici). Serve un sopralluogo per dare un numero attendibile.

Ho un solo dipendente, devo farlo lo stesso?

Sì. L’obbligo scatta con il primo lavoratore.

Chi lo firma?

Il datore di lavoro, con la collaborazione dell’RSPP e del medico competente ove nominato, e previa consultazione del RLS.

Ci occupiamo di redazione e aggiornamento del DVR: vedi i nostri servizi di consulenza.

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